PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Apposizione del termine e definizione di limiti percentuali per l'assunzione di lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato»;

          b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. Il contratto di lavoro è stipulato di regola a tempo indeterminato, salva la possibilità di apposizione di un termine nei casi indicati al comma 1-bis.
      1-bis. È tuttavia consentita l'apposizione di un termine finale di durata al contratto di lavoro subordinato quando ciò sia richiesto:

          a) dal carattere stagionale dell'attività lavorativa, come risultante dall'elenco delle attività stagionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale elenco può essere successivamente modificato o integrato con le medesime modalità. In attesa dell'emanazione del decreto previsto dalla presente lettera si fa riferimento all'elenco contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;

          b) da punte stagionali d'intensificazione dell'attività produttiva;

          c) dall'esigenza di sostituire lavoratori in ferie o assenti con diritto alla conservazione del posto;

 

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          d) dall'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;

          e) dall'esecuzione di lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;

          f) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi;

          g) nei settori del turismo e dei pubblici esercizi per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni;

          h) in tutte le ulteriori ipotesi, relative ad esigenze di carattere obiettivamente temporaneo, individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati unitariamente dai sindacati comparativamente più rappresentativi e applicati dal datore di lavoro, con esclusione della possibilità di prevedere assunzioni a tempo determinato in relazione a caratteristiche soggettive dei lavoratori. In relazione alle ipotesi di cui alla presente lettera, i contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono la percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato in forza nell'impresa al 1o gennaio di ciascun anno. I contratti collettivi stabiliscono altresì la percentuale massima cumulativa di lavoratori caratterizzati da impieghi temporanei di qualsiasi genere rispetto ai lavoratori impiegati dall'impresa a tempo indeterminato»;

          c) al comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1-bis»;

          d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la disciplina definita all'articolo 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

          e) il comma 4 è abrogato.

 

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Art. 2.
(Abrogazione dell'articolo 2 e modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. L'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, è abrogato.
      2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, le parole: «, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi» sono soppresse.

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Disciplina della proroga). - 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a diciotto mesi. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni obiettivamente temporanee, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In ogni caso la durata complessiva del rapporto di lavoro, compresa la proroga, non può essere superiore a diciotto mesi.
      2. I limiti di cui al comma 1 non si applicano allorché l'assunzione a tempo determinato iniziale sia stata effettuata per sostituire un lavoratore assente per malattia o infortunio, né quando l'esigenza di prorogare la durata del contratto a termine consegua ad una malattia susseguente alla maternità della lavoratrice sostituita.
      3. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano

 

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sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

      «4. Nell'ipotesi di assunzioni successive a tempo determinato in frode alla regola generale di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Allorché il ricorrente deduca in giudizio elementi di fatto, idonei a fondare la presunzione che le successive assunzioni a tempo determinato siano state effettuate in frode alla legge, grava sul datore di lavoro convenuto l'onere di provare il carattere non fraudolento della sequenza di assunzioni effettuate».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Diritti sindacali e criteri di computo). - 1. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato usufruiscono di tutti i diritti previsti dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare:

          a) partecipano a pieno titolo alle assemblee convocate durante l'orario di lavoro per l'intero periodo della loro permanenza presso l'impresa;

          b) possono partecipare alle elezioni delle rappresentanze sindacali, presentarsi come candidati alle elezioni delle rappresentanze

 

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sindacali unitarie ed essere eletti rappresentanti sindacali aziendali;

          c) concorrono al raggiungimento delle soglie numeriche necessarie per la fruizione degli istituti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli ammortizzatori sociali;

          d) in caso di ricorso da parte dell'impresa alla cassa integrazione guadagni, possono beneficiare di tale istituto nei limiti di durata residua del loro rapporto di lavoro;

          e) beneficiano, pro quota e nelle forme definite dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 1-bis, dei premi variabili definiti a livello aziendale.

      2. Per tutti i fini per cui rileva nel diritto del lavoro, per disposizione di legge o di contratto collettivo, l'accertamento della consistenza dell'organico aziendale, ivi comprese le ipotesi indicate dalla lettera c) del comma 1, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, compresi quelli con qualifica di dirigente, si computano sommando il numero di ore lavorative da essi effettuate nell'anno di calendario immediatamente precedente e dividendo la cifra ottenuta per 1905 o per il divisore corrispondente al minor numero di ore normali di lavoro svolte, ai sensi della disciplina collettiva applicabile, da un lavoratore a tempo pieno e indeterminato».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare assicurando i diritti di precedenza previsti dall'articolo 10, comma 9».

 

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Art. 7.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, relativamente alla percentuale massima cumulativa di lavoratori caratterizzati da impieghi temporanei di qualsiasi genere, e di cui all'articolo 8»;

              2) la lettera b) è abrogata;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 2»;

          d) il comma 5 è abrogato;

          e) al comma 7:

              1) all'alinea, dopo le parole: «più rappresentativi» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis»;

              2) alla lettera a), dopo le parole: «nazionali di lavoro» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1-bis»;

              3) le lettere c) e d) sono abrogate;

          f) il comma 8 è abrogato;

          g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. Il lavoratore, che nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa a carattere stagionale o comunque per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Lo stesso

 

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lavoratore, qualora manifesti la disponibilità entro i tre mesi successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, ha diritto di precedenza in caso di assunzioni a termine nelle imprese stagionali»;

          h) il comma 10 è abrogato.

Art. 8.
(Contributi previdenziali relativi al ricorso al contratto a tempo determinato).

      1. Il lavoratore impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato ha diritto, per l'intera durata del ricorso a tale contratto, a un versamento previdenziale e assicurativo giornaliero, a carico del datore di lavoro, superiore del 10 per cento rispetto ai versamenti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
      2. Qualora il rapporto di lavoro di cui al comma 1 sia convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro può recuperare l'importo aggiuntivo relativo agli ultimi dodici mesi di utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato, ferma restando la possibilità di beneficiare delle agevolazioni vigenti collegate all'occupazione a tempo indeterminato.

Art. 9.
(Sanzioni amministrative).

      1. L'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Sanzioni amministrative). - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000. La sanzione è moltiplicata per il numero di lavoratori cui l'inosservanza si riferisce. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica una sanzione amministrativa aggiuntiva da euro 3.000 a euro 20.000».

 

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Art. 10.
(Assunzioni a tempo determinato nelle pubbliche amministrtazioni).

      1. Le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla presente legge, si applicano anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fatta salva la disciplina speciale per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
      2. Resta ferma la responsabilità civile e disciplinare dei dirigenti responsabili delle assunzioni a tempo determinato effettuate in contrtasto con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla presente legge.